diritto di abitazione puņ  costituirsi con testamento, usucapione o contratto scritto


 

Cass., 21.05.1990, n. 4562, in Arch. civ., 1990, pag. 902

 

Il  diritto  di abitazione, che ha le sue origini nell'usus domus del diritto  romano  classico,  ha  natura  reale  e  quindi  puņ  essere costituito  mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale č  richiesta  ad  substantiam  la  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura privata.